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FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE DEL MUTUO
Dal 2 settembre 2010 acquista efficacia il decreto con cui il Ministero delle Finanze dà attuazione al Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa, previsto già nel 2007 e di cui il Governo sta definendo i dettagli applicativi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha stabilito che le istanze di accesso al beneficio in oggetto possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010.
La norma prevede la sospensione delle rate dei mutui per un massimo di 18 mesi, con spostamento delle rate sospese alla fine del piano di ammortamento e con il rimborso da parte del fondo della quota parte di interessi - determinata dall'applicazione del solo parametro (senza lo spread) di indicizzazione del finanziamento (IRS/Euribor).
Al beneficio possono essere ammessi i mutuatari in possesso di determinati requisiti e al verificarsi di specifici eventi.
REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO
I beneficiari dell'iniziativa, titolari di mutui sottoscritti per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
- titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo
- titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno
- ISEE del nucleo familiare non superiore a 30 mila euro
e dei seguenti requisiti oggettivi:
- l'immobile non deve avere le caratteristiche di lusso (rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del mutuatario
La sospensione avviene al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare sostenute negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda e riferite al mutuatario e/o ai componenti il nucleo familiare residenti presso la stessa unità abitativa documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5 mila euro
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile,rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili e trimestrali.
CONDIZIONI APPLICATE
La sospensione dei pagamenti non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria.
Al termine del periodo di sospensione, viene riattivato il processo di ammortamento ed il piano di rimborso si allunga per una durata pari al periodo di sospensione; il mutuatario dovrà corrispondere le rate sospese al netto di quanto già pagato dallo Stato.
COME ADERIRE ALL'INIZIATIVA
I clienti interessati all'iniziativa possono trovare le informazioni attualmente disponibili direttamente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa dove è pubblicato anche il modulo di richiesta.
Se possiedi un conto corrente presso un’Agenzia UniCredit ti preghiamo di rivolgerti alla tua Agenzia di riferimento.
In caso contrario, per aderire al Fondo è necessario seguire queste indicazioni:
- verifica i requisiti minimi previsti per l’adesione (importo mutuo, reddito, tipologia di immobile, presenza di uno degli eventi previsti per la sospensione), attraverso il test di autodiagnosi: clicca qui per accedere al test.
In caso di esito positivo del test puoi scaricare il modulo di richiesta. - Ti preghiamo di leggere attentamente il modulo e di compilarlo, allegando la documentazione richiesta (l’elenco è riportato nel documento “linee guida”).
3. Invia tutto tramite raccomandata A/R a UniCredit S.p.A. - Progetto Fondo di Solidarietà - Ufficio Restructuring Via R.Settimo 42, 90100 Palermo
Riceverai una comunicazione da UniCredit con l’esito della tua richiesta.
Per qualsiasi necessità o ulteriore chiarimento siamo a tua disposizione al numero verde 800 264 264 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18.00.

